Home » Finanza » Il terzo pilastro previdenziale: la previdenza individuale

Il sistema pensionistico italiano, in seguito alle molteplici riforme succedutesi nel corso degli anni, si fonda ad oggi su tre fondamentali pilastri: previdenza pubblica, previdenza complementare collettiva e previdenza complementare individuale.
Essendosi indebolito il primo pilastro (gap previdenziale) è urgente integrarlo attraverso il secondo e il terzo.

Nel presente articolo verrà affrontato il tema del terzo pilastro e nello specifico si parlerà dei fondi pensione aperti e dei piani pensionistici individuali di tipo assicurativo, comunemente chiamati PIP.

I fondi pensione aperti


I fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine “aperti”, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore dipendente o autonomo/libero professionista), intendano costruirsi una rendita integrativa della pensione di base.
I Fondi pensione aperti sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società che li istituisce (banca, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM) e impresa di assicurazione) e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società in caso di fallimento di quest’ultima.

Adesione

L’adesione a un fondo pensione aperto è volontaria e non è necessariamente legata alla condizione lavorativa; si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa.
Il lavoratore dipendente privato può aderire al Fondo aperto:
• su base individuale (adesione individuale);
• su base collettiva (adesione collettiva). I lavoratori appartenenti a una determinata impresa possono aderire al fondo pensione aperto secondo quanto stabilito dai contratti di lavoro, dagli accordi o dai regolamenti aziendali;
• l’adesione su base collettiva può avvenire anche in forma ‘tacita’: se il lavoratore non esprime, nei termini previsti, alcuna scelta in merito alla destinazione del proprio TFR viene iscritto al Fondo pensione aperto individuato dall’accordo /regolamento aziendale.
I lavoratori dipendenti pubblici possono aderire a un fondo pensione aperto solo su base individuale.


I piani individuali pensionistici (PIP)

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari esclusivamente individuali rivolte a tutti coloro che, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, intendano costruirsi una rendita integrativa. Come i fondi pensione aperti anche i PIP sono costituiti sotto forma di patrimoni separati e autonomi rispetto a quello dell’impresa di assicurazione che li istituisce e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società in caso di fallimento di quest’ultima.

I PIP sono istituiti dalle imprese di assicurazione e sono realizzati mediante:

  • contratti assicurativi di ramo I (polizze rivalutabili) nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate;
  • contratti assicurativi di ramo III (polizze di tipo unit linked) nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di Oicr (organismi d’investimento collettivo del risparmio).

Possono esistere anche forme miste, nelle quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata sia a contratti di ramo I sia a contratti di ramo III.

L’attività del PIP è disciplinata dal Regolamento. Questo documento, insieme alle Condizioni generali di contratto definisce gli elementi identificativi del PIP (denominazione, istituzione e scopo), le caratteristiche (l’importo dei contributi, il metodo di calcolo delle prestazioni, le politiche di investimento, le spese per la partecipazione a carico dei destinatari), i profili organizzativi (il Responsabile del PIP e la struttura amministrativa), i rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, le informazioni che saranno fornite agli iscritti).

I vecchi PIP

I cosiddetti “vecchi” PIP sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti assicurativi che esistevano prima dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 252/2005 (1° gennaio 2007) e che non hanno provveduto a effettuare gli adeguamenti previsti. Gli aderenti possono trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.
I “vecchi” PIP non sono iscritti all’Albo dei Fondi pensione e non sono vigilati dalla COVIP bensì dall’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Essi non possono raccogliere nuove adesioni.


Agevolazioni fiscali e trasferimento della posizione maturata

Per i PIP sono previsti i medesimi vantaggi fiscali tipici dei fondi pensione: si possono dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, fino al limite di 5.164,57 euro all’anno.
Trascorsi due anni dall’adesione, l’iscritto può chiedere il trasferimento della posizione maturata, presso un’altra forma pensionistica complementare, senza sostenere oneri.