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Tutela obbligatoria e reale

La tutela obbligatoria è prevista dalla legge 604/1966. Si applica ai datori di lavoro che alle proprie dipendenze abbiano meno di 15 dipendenti per unità produttiva o 60 complessivamente. Il datore è tenuto al reintegro del lavoratore entro 3 giorni dal licenziamento oppure a risarcire il danno da questi patito, versandogli un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Quest’ultima considera il numero dei dipendenti, all’anzianità di servizio e alle dimensioni aziendali.

Tale tutela si applica in caso di ingiustificatezza del licenziamento, ovvero se non ricorrono gli estremi per ritenere legittimo il licenziamento per giusta causa/giustificato motivo, e per inefficacia del licenziamento per vizio formale.

Riguardo l’ ingiustificatezza del licenziamento dei dirigenti, a loro favore si applica un’ulteriore indennità supplementare (tra 10 e 30 mensilità) che si aggiunge a quella di mancato preavviso e al tfr. Prima di esperire il giudizio per la tutela obbligatoria, è obbligatorio effettuare un tentativo di conciliazione in sede amministrativa o sindacale. In caso di mancata conciliazione, è previsto un arbitrato facoltativo.

Ambito di applicazione Art. 18 Statuto dei Lavoratori

Si applica ai datori di lavoro che alle proprie dipendenze abbiano più di 15 dipendenti per unità produttiva o più di 60 complessivamente. La vecchia disciplina dell’art. 18 stat. lav. prevedeva una tutela reale unica per tutti i licenziamenti illegittimi, costituita dal reintegro del lavoratore e da un risarcimento (non inferiore alle 5 mensilità) corrispondendogli tutte le retribuzioni e i contributi previdenziali.

I 4 regimi

Con la riforma del lavoro Fornero le tutele sono state modulate in base al vizio di licenziamento e la reintegrazione è stata mantenuta in alcuni casi soltanto, distinguendo 4 regimi.:

  • tutela reintegratoria piena: reintegrazione/indennità sostitutiva + risarcimento del danno; quest’ultimo quantificabile dal giudice con una somma compresa tra un minimo di 5 mensilità di retribuzione e l’ammontare di tutte le retribuzioni perdute (compresi i contributi previdenziali e assistenziali) dalla data del licenziamento a quella delle reintegrazione. Viene dedotto solo l’aliunde perceptum (ovvero le retribuzioni percepite per altri lavori). In alternativa al reintegro, il lavoratore può chiedere, entro 30 giorni dal deposito della sentenza, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

Esempi di applicazione: licenziamento orale, illecito, discriminatorio, matrimonio, maternità.

  • tutela reintegratoria attenuata : reintegrazione/indennità sostitutiva + risarcimento del danno, che però non ha più un limite minimo, bensì un solo limite massimo di 12 mensilità. Si deve tener conto non solo dell’aliunde perceptum, ma anche dell’aliunde percipiendum, cioè delle retribuzioni che “avrebbe potuto” percepire dedicandosi alla ricerca di un’ altra occupazione.

Esempi di applicazione: vizi sostanziali del licenziamento più gravi, licenziamento disciplinare per giusta causa/giustificato motivo illegittimo e in caso in cui il giustificato motivo oggettivo sia manifestamente infondato; violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.

  • tutela indennitaria forte : è prevista solo una indennità onnicomprensiva da 12 a 24 mensilità, in relazione all’anzianità del lavoratore, il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’impresa, il comportamento delle parti e le loro condizioni.

Esempi di applicazione: ingiustificatezza del licenziamento nei casi meno gravi; violazione delle procedure di licenziamento collettivo.

  • tutela indennitaria debole : è prevista solo una indennità onnicomprensiva da 6 a 12 mensilità.

Esempi di applicazione: vizi formali del licenziamento (violazione dell’obbligo di motivazione o della procedura amministrativa.

Il reintegro

Essendo per il datore di lavoro un obbligo di fare infungibile, il reintegro non può essere eseguito coattivamente ma può essere eseguito solo dal datore stesso, su ordine del giudice.

se il datore non esegue l’ordine: il datore non ha responsabilità penale ma il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni presentando un’azione risarcitoria per danni subiti;

se il datore intende reintegrare il lavoratore: comunicherà al lavoratore un invito a riprendere servizio entro 30 giorni, altrimenti il rapporto si intende automaticamente risolto. Il lavoratore reintegrato dovrà restituire l’indennità di mancato preavviso e il tfr ricevuto dopo il licenziamento, poiché quest’ultimo è stato dichiarato illegittimo.

Published by
Alessandro Chialastri