Indipendenza e imparzialità sono le caratteristiche principale dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Di cosa si tratta?
L’ABF nasce con l’attuazione dell’articolo 128bis del Testo Unico Bancario, introdotto dalla legge 262\2005 e modificato dal decreto legislativo 141\2010. L’introduzione del 128bis ha determinato l’obbligo esplicito per banche e intermediari finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. I criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie sono stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (CICR) ma l’organizzazione della risoluzione stessa è affidata alla Banca d’Italia. Dall’articolo 128bis possiamo dunque capire che l’ABF è un metodo alternativo al giudice, teoricamente caratterizzato da semplicità, rapidità ed economicità. Il ricorso all’ABF, ovviamente, non preclude la possibilità di ricorrere al giudice.
Recentemente l’ABF ha subito delle modifiche nella sua struttura a livello nazionale: fino a Dicembre 2016, infatti, l’ABF operava sul territorio nazionale attraverso 3 collegi indipendenti siti in Milano, Roma e Napoli. Come capire a quale collegio rivolgersi? In base al domicilio del cliente. Dal dicembre 2016, però, la struttura dell’ABF è cambiata: non più 3 collegi ma 7. Il criterio per determinare la competenza del collegio resta sempre il domicilio del cliente. Di seguito vediamo la sua organizzazione sul territorio nazionale.
Come garantire l’imparzialità e la tutela dei consumatori? La struttura interna di ogni collegio sembra essere designata proprio con l’obiettivo di rappresentare, al meglio, tutte le parti nella controversia. Ogni collegio, infatti, è composto da un Presidente del collegio e altri 5 membri. Il Presidente, in carica per 5 anni, è designato dalla Banca d’Italia. Questa nomina anche 2 degli altri 5 membri. Un membro è nominato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). Un altro membro è designato dalle associazioni di categoria in rappresentanza di soggetti non definiti consumatori ed, infine, un ultimo membro è designato dal Conciliatore Bancario Finanziario. Tutte tali cariche ( rinnovabili per un solo mandato) hanno una durata di 3 anni. Ovviamente, esistono dei requisiti per poter partecipare ad un collegio ossia: esperienza, professionalità, integrità ed indipendenza. In figura possiamo vedere una sintesi della struttura interna di ogni collegio dell’ABF:
Come abbiamo detto, l’ABF nasce nel 2009. Quindi, quali erano gli strumenti a disposizione del cliente prima di tale data? I soggetti che ritenessero di aver subito un “torto” dalle banche, potevano rivolgersi all’Ombudsman bancario. Anche questo è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La sua struttura era ben diversa da quella dell’ABF: presentava un solo collegio a Roma, con 5 membri. Due membri venivano nominati dal presidente dell’ABI, un membro dal presidente del consiglio nazionale forense e uno dal presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Il Presidente, invece, veniva nominato dal Governatore della Banca d’Italia. Il ricorso promosso dal cliente veniva esaminato entro 90 giorni dalla richiesta del cliente stesso. Il parere era vincolante solo per la banca mentre il cliente, qualora insoddisfatto, poteva rivolgersi ad un giudice.
Dal 2009 l’ABF ha sostituito definitivamente l’Ombudsman bancario che resta attivo solo per questioni di competenza Consob. Le modalità e le tempistiche dei ricorsi, però, restano simili se non uguali. Innanzitutto è necessario dire che rivolgersi a tale collegio è totalmente gratuito. L’unico costo che il cliente sopporta, è il contributo per le spese della pratica ma viene rimborsato se il ricorso è accolto. In secundis: per rivolgersi all’ABF non è necessario l’aiuto di un avvocato o di un professionista. Ogni banca, infatti, deve essere dotata di un ufficio reclami a cui rivolgersi. L’ufficio è obbligato a rispondere entro 30 giorni. Laddove il cliente non sia soddisfatto, potrà optare per il ricorso all’ABF. L’elemento più importante, però, è il seguente: l’ABF può decidere solo per le controversie che riguardino operazioni di valore non superiore a 100mila euro.
La procedura di reclamo è, probabilmente, più semplice di ciò che si vuol pensare.
Il reclamo deve essere presentato in forma scritto così da avere la certezza della data di presentazione. Perché? La banca o l’intermediario in causa, dovrà rispondere entro 30 giorni dal tale data e questo è un termine perentorio. Perché la procedura è più semplice di quanto si possa pensare? Interesse della Banca è quello di mantenere la sua immagine illesa. La Banca d’Italia, infatti, spinge affinché tutte le controversie siano risolte in questa fase preliminare.
L’intermediario può rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso. La risposta deve, inoltre, contenere tutto ciò che esso propone per la risoluzione della controversia. Se il cliente resta insoddisfatto, si passa allo step 3.
Unico termine da rispettare per ricorrere all’ABF è quello di dodici mesi dalla presentazione del reclamo. Il ricorso può essere molto pericoloso per una banca: perché? Laddove l’intermediario soccomba in giudizio o non rispetti le disposizioni del collegio, non subirà danni patrimoniali ma vedrà pubblicato il proprio nome sul sito dell’ABF con conseguenti danni alla sua immagine. Questo tipo di “sanzione” oggi è piuttosto rilevante: chi aprirebbe un conto presso una banca che non rispetta le decisioni dell’ABF e non tutela i suoi clienti?