Dopo le dichiarazioni del Ministro Di Maio secondo cui Atlantia sarebbe un’impresa “decotta” è arrivata la risposta ufficiale della società a mezzo comunicato stampa e c’è già chi parla di aggiotaggio.
Le dichiarazioni odierne del vice presidente Di Maio perturbano l’andamento del titolo Atlantia in Borsa, anticipando la presunta conclusione di un procedimento amministrativo che il ministro Toninelli ha affermato solo ieri “essere ancora in corso”, e determinano gravi danni reputazionali per la Società. La Società si riserva di attivare ogni azione e iniziativa legale a tutela dei propri interessi, dei dipendenti, degli azionisti, dei bondholders e degli stakeholders tutti. Si ricorda che, sulla base del contratto di concessione in essere, ogni ipotesi di revoca – ove mai ne venissero accertati i presupposti – richiederebbe il previo pagamento del valore della concessione stessa, nei termini contrattualmente previsti e approvati per legge. Si ricorda infine che Atlantia è il leader mondiale nel settore delle concessioni autostradali e aeroportuali, con oltre 14.000 km di rete e 30.000 dipendenti nel mondo.
L’aggiotaggio è un reato disciplinato dal codice penale e dal codice civile italiano. L’articolo 501 del codice penale, intitolato “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, recita:
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822.
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici.
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
Nonostante la gravità del gesto l’andamento del titolo in Borsa non è particolarmente negativo perché il titolo ha già subito numerosi deprezzamenti partiti col drammatico crollo del Ponte Morandi.