Covid-19

Dl Rilancio, previsto un contributo a fondo perduto per le PMI

Uno dei punti qualificanti del Dl Rilancio, in attesa di essere pubblicato in G.U., è la previsione di un contributo a fondo perduto a favore di imprese colpite dall’emergenza Covid-19 che verrà erogato mediante istanza trasmessa all’Agenzia delle Entrate. In questo articolo affrontiamo gli aspetti più importanti di questo provvedimento.

In cosa consiste?

Si tratta di una somma “una tantum” che viene riconosciuta in presenza di un calo del fatturato o dei corrispettivi di Aprile 2020 superiore ad 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. In presenza di tale fattispecie, il contributo sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra i due fatturati.

Esempio….

Se nel mese di Aprile 2019 il contribuente ha fatturato 3000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di Aprile 2020 è minore di 2000 euro, ovvero presenta un importo sotto i 2/3 di suddetto fatturato.

Le aliquote…

Le aliquote da applicare saranno così determinate:

  1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 000 euro nel 2019;
  2. 15% per i soggetti con ricavi compresi tra i 400 000 e 1 milione di euro nel 2019;
  3. 10% se il fatturato non supera i 5 milioni di euro.

Come si calcola il fatturato?

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere effettuato prendendo in considerazione le operazioni eseguite nel mese di Aprile e fatturate che hanno partecipato alla liquidazione periodica di quel mese, cui dovrebbero sommarsi anche le operazioni non rilevanti ai fini IVA. Quindi si prenderà in esame la data in cui viene effettuata l’operazione: ciò significherà che per le fatture immediate e corrispettivi corrisponderà alla data della fattura mentre per quelle differite si prenderà in considerazione la data del DDT (documento di trasporto).

Requisiti

Il contributo spetta a condizione che non si abbia percepito alcune indennità previste nel D.L 18/2020 (Cura Italia). Nella bozza del Dl Rilancio, infatti, si fa riferimento ad un’incompatibilità con i seguenti percettori:

  • liberi professionisti , titolari di partita IVA indennizzati secondo l’art. 27 del D.L. 18/2020;
  • i lavoratori dello spettacolo, di cui l’indennità è prevista dall’art. 38 del suddetto Decreto;
  • i soggetti che hanno avuto accesso al fondo di ultima istanza, previsto dall’art. 44 del D.L 18/20.

La bozza del Decreto non cita tra i soggetti esclusi gli Artigiani e i Commercianti (i quali versano alla gestione speciale Inps), che potranno accedere quindi al contributo in questione.

Stando alle prime indiscrezioni, il contributo a fondo perduto non spetterà ai Professionisti iscritti all’Ordine, compresi quelli con reddito superiore ai 50 000 euro, in quanto riconducibili ai soggetti che potevano beneficiare del “Reddito di ultima istanza”.

Published by
Antonio Muncipinto