L’emergenza del Covid-19 sta avendo un impatto rilevante anche sugli equilibri di Bilancio degli Enti locali, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese correnti. Una condizione economico-finanziaria non semplice che i Comuni sono chiamati ad affrontare su tutto il 2020, dove addirittura si stimano minori incassi per 8 miliardi di euro.
Per far fronte a questa situazione, l’Amministrazione centrale ha previsto un extra-finanziamento di 3 miliardi di euro. Disposizioni che si vanno ad aggiungere alle deroghe previste sugli equilibri di bilancio, un complesso di regole che per molti anni hanno limitato il margine d’azione della politica locale.
Per comprendere le modifiche normative che ci sono state nel Decreto Cura Italia occorre riprendere alcuni concetti base della finanza locale. L’avanzo di amministrazione è costituito dalla differenza tra le entrate e le uscite di competenza. Ad essa va sommata la gestione dei residui attivi e passivi. Quest’ultimi rappresentano quote di entrata e di spesa che il legislatore aveva previsto di incassare e di spendere nel corso dell’anno (competenza economica) ma per le quali non si è avuta una manifestazione finanziaria.
Prende il nome di avanzo se le entrate complessive superano le spese complessive, viene definito disavanzo in caso contrario.
L’avanzo di amministrazione presenta diverse componenti al suo interno a seconda dell’utilizzo e della destinazione. È definito “Accantonato” se la funzione è coprire eventuali crediti non esigibili (FCDE), oppure”vincolato” ad una specifica destinazione, “vincolato alle spese per investimenti” e, infine, “libero” per la restante parte. Quest’ultimo, inoltre, è comprovato in fase di approvazione del Rendiconto e pertanto non può essere utilizzato durante la fase di gestione delle risorse.
Il Governo ha previsto deroghe alla disciplina generale sull’utilizzo dell’avanzo/disavanzo di amministrazione con lo scopo di disporre anticipatamente delle risorse e aumentarne la capienza.
L’art. 109 comma 2 del D.L. Cura Italia consente l’utilizzo della quota libera dell’avanzo “presunto”, cioè prima dell’approvazione del Rendiconto 2019 da parte del Consiglio, e nei limiti dell’80% della stessa. Il presupposto richiesto è l’approvazione dello schema di Rendiconto da parte dell’organo esecutivo, ovvero la Giunta.
L’art. 109 comma 3 del suddetto Decreto consente, invece, di “svincolare” le quote di avanzo vincolato. La finalità è destinare tali quote a interventi ritenuti necessari ad attenuare la crisi finanziaria derivante dal Corona-virus. Infine devono riferirsi a interventi già conclusi o finanziati e non devono riguardare risorse destinate per i servizi di natura essenziale.
Nel TUEL è previsto che se un Comune si trova in uno status di disavanzo moderato o elevato dovrà destinare “quote di recupero”, ottenute in un determinato esercizio, a rimborsare il debito presente in Bilancio. L’art 111 comma 4 del Decreto Cura Italia consente agli Enti Locali di poter scomputare tali quote, in modo da consentire una più elevata capacità di spesa.