Pensioni di invalidità aumento in vista: è anche retroattivo!
Il Decreto Agosto prevede l’aumento delle pensioni di invalidità civile al 100% e per i cittadini in condizioni di invalidità totale e di età pari o superiore a 18 anni. La norma prevede un aumento dell’assegno mensile da 285 euro a circa 650 euro in linea con i principi di una recente sentenza della Corte Costituzionale.
L’adeguamento decorre dal 20 luglio, data a partire dalla quale sono riconosciuti gli arretrati ai beneficiari.
Come richiedere l’aumento della pensione di invalidità?
I titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984 devono fare richieste specificando nelle Note “con decorrenza dal 1°Agosto 2020”. La scadenza per fare domanda di aumento delle pensione di inabilità è stata prorogata fino al 30 ottobre.
Le domande presentate entro questa data, se vi è riconosciuto il diritto, verrà riconosciuta dall’1 agosto. Per fare richiesta è necessario visitare il sito dell’INPS:
Accedere al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, Ape Sociale e Beneficio precoci”;
Scrivere nel campo “note”: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”;
Dopodiché l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. I titolari di pensione di inabilità in base alla legge 222/1984, invece, devono fare domanda direttamente sul sito Inps o rivolgendosi a un patronato o un CAF.
Questo spetta ad invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi al compimento dei 18 anni e non più a partire dai 60. Agli invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e con i requisiti di legge verrà riconosciuto un incremento a 651,51 euro per tredici mensilità.
Requisiti reddituali: quali sono per ottenere l’aumento dell’assegno?
Per ottenere il diritto sono necessari alcuni requisiti reddituali.
Il beneficiario se non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
Se invece coniugato: deve avere redditi propri non superiori a 14.447,42 euro. Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
Nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
il reddito della casa di abitazione;
le pensioni di guerra;
l’indennità di accompagnamento;
l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
i trattamenti di famiglia;
l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Le altre misure del Decreto Agosto
Oltre alla pensione di invalidità le altre norme prevedono:
Assunzioni e decontribuzione: previsto fino a 6 mesi di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine;
Prolungamento Cig: la cassa integrazione prevista in deroga all’emergenza Covid, viene portata a 18 settimane di trattamento;
Sgravi per il lavoro al Sud. Dal 1 ottobre le imprese con sede di lavoro al Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) godranno di una riduzione del 30% del costo dei contributi;
Turismo e la ristorazione: tra i settori più colpiti dalla crisi Covid, arriva un contributo a fondo perduto da 2500 euro per gli acquisti 100% made in Italy;
Superbonus 100% per le ristrutturazioni edilizie
Piano cashback: per sostenere i consumi e i pagamenti elettronici, il piano scatterà il 1° dicembre 2020;
Reddito d’emergenza con una quota una tantum, da 400 a 800 euro per le famiglie in difficoltà.