Finanza Personale

Trust: cos’è l’istituto giuridico che ripaga (forse) in fiducia

Trust è un istituto giuridico che fa riferimento al Common Law e affonda le sue radici nell’Inghilterra del periodo medievale. In esso un soggetto, detto disponente, intesta beni mobili e/o immobili a un altro soggetto, il trustee, al quale conferisce il potere e dovere di gestirli secondo regole concordate durante l’atto istitutivo. Il principale scopo è quello di isolamento e protezione della proprietà, amministrazione e gestione del patrimonio.

Molteplici sono i settori di applicazione: successione, pensione, diritto societario e fiscale. L’istituto viene legittimato nell’ordinamento giuridico italiano grazie alla Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985 alla quale l’Italia decise di aderire. L’entrata in vigore di essa avviene ufficialmente il 1º gennaio 1992. Ad oggi, il Trust manca di regolamentazione all’interno del Codice Civile italiano.

Trust: chi lo costituisce?

La traduzione letterale e più comunemente ricorrente è “fiducia”. Tuttavia, si avvicina concettualmente all’idea di “affidamento” di beni. Per poter ben comprendere in cosa consista questo istituto bisogna individuare i soggetti costituenti:

  • Disponente (Settlor): persona fisica o giuridica che decide di istituire il trust e in esso fa confluire i beni che costituiscono il “fondo”. Il disponente opera in un regime di“conferimento irrevocabile”, ovvero i beni entrano a far parte del fondo definitivamente. Il settlor perde la dalla disponibilità giuridica e materiale.
  • Trustee: persona fisica, generalmente un professionista o una qualunque figura di fiducia del settlor. Può trattarsi anche di persona giuridica. L’atto costitutivo del trust definisce diritti e obblighi del trustee. Le clausole includono anche i modi di risoluzione delle situazioni conflittuali, nel caso ci siano più trustee. Per evitare che il trust possa essere considerato simulato (quindi nullo), il disponente può delegare il controllo sull’operato del trustee a terze parti.
  • Beneficiario (Beneficiary): persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente. Il beneficiario può non essere esistente nel momento in cui avviene l’atto istitutivo, come avviene nei trust costituiti a scopo benefico. Il beneficiario può essere espresso o implicito.
  • Guardiano (Protector):persona fisica di fiducia del settlor che garantisce l’irreprensibilità delle attività svolte dal trustee e, in caso di scorrettezze, lo sostituisce. Il guardiano è una figura opzionale.

La suddivisione di ruoli e posizioni non è così netta: lo stesso soggetto può ricoprire più di una posizione. Allo stesso modo, più soggetti possono avere la stessa posizione. Il Trust va modellato in modo tale da soddisfare un interesse specifico. Ciò significa, prima di tutto, individuare le “regole” più adatte allo scopo finale: esse sono elaborate dal disponente nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Un trust che sia valido porta ad avere dei “caratteristici effetti”: separazione e protezione del patrimonio, intestazione al trustee, gestione fiduciaria vincolata dei beni. Il primo effetto coincide spesso con lo scopo principale per cui è stato costituito il trust.

Gli elementi imprescindibili

Il “Patto di fiducia” è il primo elemento che permette il trasferimento di beni nel fondo del trust, grazie al legame che si crea tra il settlor e il trustee. Il settlor trasferisce l’intestazione dei beni perché il trustee li amministri nell’interesse dei beneficiari, basandosi su quanto stabilito nell’atto istitutivo. Ci sono due elementi che caratterizzano il trust:

  • un trasferimento di intestazione;
  • l’amministrazione dei beni deve essere “diligente” e atta a favorire il beneficiario (Diligenza del buon padre di famiglia o due diligence).

Altro elemento fondante del trust è il suo scopo, che, secondo i principi dell’ordinamento giuridico di riferimento, deve potere essere considerato meritevole.

Al momento dell’atto costitutivo e della designazione del beneficiario, ci sono due possibilità:

1.Trust “opaco” in cui è ignota l’attribuzione reddituale dei beneficiari e quindi rimessa alla discrezionalità del trustee.

2.Trust “trasparente” quando i beneficiari sono già individuati nell’atto istitutivo del trust, così come la relativa distribuzione reddituale.

Quando utilizzare un trust?

Vi sono tanti possibili utilizzi del trust, personalizzabili in base alle esigenze di ogni singolo disponente. Tuttavia tra gli usi più frequenti troviamo:

  • Protezione del patrimonio: la segregazione del patrimonio conferito lo isola dall’asse ereditario e lo rende difficilmente aggredibile. Infatti, il trust viene utilizzato per proteggere il patrimonio personale di imprenditori o di tutti quei soggetti il cui patrimonio deve essere mantenuto separato e preservato in quanto può essere compromesso da attività professionali rischiose.
  • Vantaggi di natura fiscale: il trust è soggetto a vantaggi fiscali. Se questo è l’unico motivo alla base dell’istituzione del trust, esso è considerato illegittimo. Come qualsiasi istituto giuridico, l’uso a fini evasivi è sanzionato, in quanto contrario alle norme di legge.
  • Tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: le norme regolatrici del testamento determinano che i minori godano limitatamente dei beni fino alla maggiore età e che i soggetti con disabilità possano goderne senza esserne pieni proprietari del trust.
  • Tutela del patrimonio per finalità di successione: la costituzione di un trust allo scopo di proteggere il patrimonio nel passaggio generazionale è una delle casistiche più diffuse. Così come per evitare sperperi da parte di soggetti che non sono abili ad amministrarlo.
  • Beneficenza: in molti ordinamenti di Common Law, per poter efficacemente trasmettere una parte del proprio patrimonio a un ente di beneficienza, c’è bisogno di costituire un trust;

Gli “svantaggi” tutti italiani

Nonostante la mancanza di un sistema di norme nel Codice Civile italiano, il trust viene sempre più spesso proposto da consulenti e Wealth Managers per soddisfare le esigenze dei clienti HNWI (High Net Worth Individuals). Inoltre, come riportato nel nuovo articolo 2645-ter c.c, tramite atto pubblico, specifici beni mobili registrati e immobili possono essere destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela”. Il limite temporale è una durata non superiore a novant’anni o per tutto il ciclo di vita della persona fisica beneficiaria.

Ci sono, tuttavia, dei limiti relativi all’inesistenza di una disciplina di legge;

  • limiti della giurisprudenza che negano la possibilità di istituire trust “autodichiarato”
  • aumento della tassazione all’8% e un ulteriore imposta ipotecaria del 2%

La giurisprudenza risulta ancora poco favorevole all’istituzione del trust, a causa del sospetto che il disponente ne istituisca solo per sfuggire ai propri creditori. Infatti, il disponente potrebbe credere che, grazie alla segregazione dei beni, i creditori non possano aggredire il patrimonio. Ma non è così. Ad esempio, l’atto di costituzione di un trust viene dichiarato revocabile secondo l’ex art. 2901 c.c, se esso è successivo al sorgere di un credito. Revocabile solo da parte di un creditore, non terze parti. Il creditore mette in atto la cosiddetta “Azione revocatoria”. Questa azione è disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c. e va completamente a vantaggio del creditore: permette di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti di qualunque atto il debitore abbia sottoscritto per far gestire il suo patrimonio.

Ricordiamo che la base di tutto è la volontà di arrecare un danno al creditore. Infatti, ciò nasce dalla tendenza del debitore a cercare di sottrarre al creditore i beni che fanno parte del suo patrimonio anche con atti fraudolenti.

La reazione dei clienti italiani

Nel mondo, i trust vengono istituiti regolarmente da clienti privati e non. Gli scopi sono molteplici e difficilmente sintetizzabili. In Italia risulta non essere ancora la forma più scelta nell’ottica di pianificazione finanziaria.

Tuttavia, dal 2007, a seguito dell’entrata in vigore della legge “Dopo di noi”, l’utilizzo di questo metodo da parte delle famiglie è aumentato significativamente. Due gli obiettivi: proteggere i propri figli con disabilità e permettere un più facile donazione di denaro a enti benefici che si occupano di persone svantaggiate, spesso prive di una tutela genitoriale. Insomma, in Italia il termine “fiducia” sembra aver incontrato la “solidarietà” e la “protezione”!

Articolo a cura di Francesca Paesano

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