La successione transfrontaliera viene gestita da un’autorità (tribunale o notaio) dell’ultimo paese dell’UE in cui la persona ha abitato. La maggior parte delle volte, l’autorità applicherà alla successione il proprio diritto nazionale. Tuttavia, la normativa dell’UE permette di scegliere che si applichi la legislazione del paese di cui si ha la cittadinanza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un paese dell’UE o meno. Se si ha la cittadinanza di più paesi, c’è possibilità di scegliere la legislazione di uno di questi. La scelta deve essere esplicitata in modo chiaro in un testamento o in una dichiarazione distinta. Il testamento o la dichiarazione saranno considerati validi se contengono le seguenti informazioni:
La normativa europea sulle successioni non viene applicata solo in due stati: Danimarca e Irlanda. Se gli eredi decidono di affidare la successione ad un’autorità di uno di questi paesi, la tua scelta fatta dal de cuius potrebbe non essere presa in considerazione. I cittadini danesi e irlandesi possono beneficiare della normativa europea e scegliere il diritto del paese di cui sono cittadini se la successione ha luogo in un paese dell’UE diverso dalla Danimarca o dall’Irlanda. In realtà, le autorità del paese europeo che gestisce la successione possono rifiutarsi di applicare determinate disposizioni della legislazione del paese di cui si ha la cittadinanza, se sono contrarie all’ordine pubblico locale. Ad esempio, disposizioni che discriminano tra gli eredi sulla base del sesso o del fatto che siano o meno legittimi.
Sia esso quello del paese dell’UE in cui si sarà vissuti per ultimo o quello di cui si ha la cittadinanza, il diritto nazionale disciplinerà la successione di tutto l’asse ereditario, a prescindere dalla collocazione spaziale dei beni e dal fatto che si tratti di mobili o immobili. Nello specifico, il diritto nazionale determinerà le seguenti questioni:
La normativa europea sulle successioni non stabilisce quale autorità debba gestire e quale legislazione debba applicarsi a determinati aspetti connessi alla successione, come: le tasse di successione che gli eredi dovranno pagare sul patrimonio; lo stato civile: ad esempio, chi vada considerato come ultimo coniuge, il regime patrimoniale del matrimonio o dell’unione civile; le questioni riguardanti le società: ad esempio, come suddividere le azioni detenute.
John è un pensionato irlandese che si è trasferito in Portogallo, dove possiede una casa e vive da oltre 10 anni, di cui gli ultimi 7 con la sua compagna Kate. Poiché John vive in Portogallo, potrebbe essere interessante per i suoi eredi affidare la successione ad un notaio portoghese. Se non venissero poste altre condizioni, la successione sarà disciplinata dalla legislazione portoghese poiché il Portogallo è l’ultimo paese in cui John avrà vissuto. Sarebbe così il diritto portoghese a determinare chi siano gli eredi, le quote riservate ai figli di John e quali siano i diritti di Kate, dal momento che la coppia è solo convivente. Il diritto irlandese riconosce a John una maggiore libertà di scegliere a chi dare in eredità il suo patrimonio. Ecco perché decide di indicare nel testamento che alla sua successione debba applicarsi la legislazione irlandese, e designa Kate come unica erede di gran parte delle sue proprietà portoghesi.
Per il diritto tedesco sulle successioni, in mancanza di testamento, il patrimonio passa agli eredi legittimi che ne acquisiscono la proprietà e a cui spetta l’onere di presentare la dichiarazione di successione e pagare tutte le imposte. Qualora il de cuius avesse lasciato un testamento olografo mediante il quale abbia disposto un legato a favore di un erede non legittimo (ad esempio una compagna), in tal caso, solo successivamente alla richiesta di trasferimento dell’immobile al legatario da parte degli eredi tramite dichiarazione integrativa, l’imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari viene ricalcolata e gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza. Per il diritto tedesco alla morte della persona il suo patrimonio passa in toto automaticamente agli eredi. Ma, a carico di tali eredi è posto l’onere di trasferire l’immobile a favore del legatario a condizione che questi ne faccia espressa richiesta. Fino a quando quest’onere non venga adempiuto, gli stessi eredi saranno proprietari del bene oggetto del legato e obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento dell’imposta di successione. Successivamente, a seguito dell’adempimento da parte degli eredi, il bene sarà trasferito al legatario e dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, per il ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari. Con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, le stesse sono dovute nella misura ordinaria del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi gli immobili oggetto di legato che fanno parte dell’asse ereditario.
Il diritto dell’Unione Europea si evolve in base alle nuove abitudini dei cittadini. La presenza di specifiche direttive in questo senso aiuta a risolvere controversie dispendiose in tempo e denaro e complesse anche per i professionisti che assistono gli eredi. Tuttavia, i cittadini europei dovrebbero sempre informarsi su questa tematica quando decidono di trasferirsi in un altro stato. In questo modo, al momento della stesura del testamento, essi potranno scegliere di applicare la legislazione che più soddisfa i propri interessi e quelli dei propri eredi.