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TFM, un’indennità per amministratori ancora poco valorizzata

Il trattamento di fine mandato (più noto come TFM) è una forma d’indennità che la società può riconoscere agli amministratori una volta terminato il rapporto di collaborazione. Il TFM si classifica come una forma di retribuzione differita: una parte del compenso viene accantonata ogni anno in un fondo appositamente creato, per poi essere totalmente liquidata alla fine del mandato. In ogni caso, la rivalutazione annua minima deve corrispondere almeno al 2%.

Ciò che lo differenzia dal TFR è che l’erogazione è facoltativa e frutto di un libero accordo tra la società ed i suoi amministratori. Nel momento della nomina di un amministratore, l’assemblea, oltre a stabilire un compenso mensile, può anche stabilire una somma che può essere accantonata ogni anno a titolo di TFM. Essa verrà erogato all’amministratore in base agli anni di durata dell’incarico, a patto che sussistano due requisiti:

  • la facoltà di riconoscere il TFM deve risultare dalla delibera dell’assemblea dei soci oppure dallo statuto, quindi da un atto con data certa;
  • l’atto da cui risulta il diritto al TFM deve essere precedente all’inizio del rapporto di collaborazione.
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La fiscalità del TFM

Il TFM non è previsto o disciplinato da alcuna norma di legge. Di conseguenza, rappresenta unicamente una facoltà che la società può riconoscere agli amministratori. L’amministratore rinuncia di fatto a una parte di quanto gli spetta durante il mandato per poi ricevere la somma soltanto con l’esaurimento dell’incarico.

Il trattamento di fine mandato, così come avviene anche per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, è un costo interamente deducibile. Ciò vuol dire che può essere sottratto interamente dall’ammontare del proprio reddito sul quale verrà calcolato il totale delle tasse.

Il criterio di deducibilità, tuttavia, dipende dalla caratteristica della data dell’atto che riconosce il diritto al TFM. Si ricorre infatti al criterio di “Data certa”. Il codice civile all’articolo 2704 riporta la seguente definizione: “La Data Certa, chiamata anche Data e Ora Certa, è lo strumento per fornire la prova testimoniale che un documento è stato creato, firmato, trasmesso o archiviato in una precisa data e ora certa, annullando tutti i possibili rischi di retrodatazione”

Occorre quindi fare una distinzione. La deducibilità per competenza: è ammessa solo quando il TFM è attribuito con atto di data certa ed anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione; deducibilità per cassa: nel caso in cui manchi il requisito della data certa, il compenso è deducibile soltanto se viene effettivamente pagato.

Eccezioni nell’erogazione

Il TFM può essere corrisposto anche prima della cessazione del rapporto di lavoro. A seguito di una richiesta sottoposta dall’amministratore, spetterà all’assemblea dei soci la scelta di concedere o meno questa possibilità. Ma quand’è possibile chiedere l’anticipo? Le motivazioni possono essere le stesse previste per i lavoratori dipendenti: l’acquisto della prima casa di abitazione, il sostenimento di spese sanitarie e la fruizione dei congedi parentali

L’assenza di una specifica normativa in materia di TFM fa sì che ci sia la più ampia autonomia negoziale tra le parti; pertanto nulla vieta di comprendere anche altre ipotesi.

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Come far fruttare il TFM?

Le società possono decidere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia del TFM, che verrà liquidato in seguito. In tal caso viene effettuato il pagamento di un premio che permetterà la copertura finanziaria del fondo di trattamento di fine mandato. Quindi, la polizza dovrebbe entrare in gioco con funzione di previdenza complementare.

Tuttavia alcune polizze hanno funzione previdenziale: ovvero far fronte alla mancanza improvvisa dell’amministratore. Infatti quando la figura dell’amministratore viene a mancare l’impresa deve fronteggiare molteplici difficoltà: vuoto operativo a breve termine, la perdita di uno specifico know-how aziendale, un possibile rallentamento della produzione; il blocco temporaneo di decisioni importanti e tempo speso nella ricerca di un sostituto competente.

Va inoltre considerato che quando la perdita riguarda un socio, il Codice Civile prevede che gli altri soci debbano liquidare la sua quota agli eredi, a meno che non si decida di sciogliere la società o di mantenerla attiva con gli eredi stessi. In ogni caso, qualora sia in corso la protezione tramite polizza, sarà la società di assicurazione ad accantonare le somme che confluiranno nel premio riconosciuto al beneficiario; toccherà poi all’azienda riscattarlo al termine del periodo considerato e far fronte all’obbliga assunto nei confronti dell’amministratore.

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La polizza Key Man

Uno strumento per limitare i danni dovuti agli eventi sopracitati (in particolare la morte dell’amministratore) è la polizza Key Man: un prodotto assicurativo (Temporanea Caso Morte) dedicato alle aziende che desiderano proteggersi dal rischio di perdita delle risorse chiave. Le coperture possono comprendere solo la garanzia decesso o anche la garanzia decesso e invalidità totale permanente.

In una formula di copertura base (solo caso morte) la polizza prevede l’erogazione della prestazione (il capitale assicurato) nel caso in cui il decesso dell’assicurato avvenga a seguito di un infortunio o per malattia. In una formula più completa invece (caso morte e invalidità permanente) la polizza copre, nei limiti previsti dalle condizioni contrattuali delle varie compagnie, anche l’invalidità totale e permanente a seguito di malattia o infortunio.

Normalmente le polizze Key Man prevedono una medio-lunga durata con un premio calcolato ogni anno in funzione dell’età dell’assicurato. Per quanto riguarda il regime fiscale, occorre distinguere i beneficiari della polizza.

Di norma l’azienda è contraente e beneficiario delle prestazioni, mentre l’assicurato è ovviamente l’uomo chiave, che quindi non è interessato da alcuna imposizione fiscale. Se il Key Man viene a mancare, è previsto il pagamento di un capitale all’azienda, unico beneficiario, alla data di decesso dell’assicurato. Se invece la polizza viene utilizzata dal Key Man, l’assicurato può designare i beneficiari. Il prodotto si configura come fringe benefit, con la conseguenza che la prestazione non viene tassata.

Nuove possibili soluzioni

Come visto in precedenza, la polizza Key Man può venire in aiuto alle aziende in particolare in caso di morte dell’amministratore. Esistono prodotti che contemplino invece la possibilità che l’amministratore sia ancora in vita nel momento in cui percepirà il TFM e che possano creare agevolazioni anche all’azienda? Ancora poco presenti in Italia, ma molto diffuse in paesi come la Germania e il Lussemburgo sono nuovi tipi di polizze vita costruite ad hoc per apportare benefici alla società e all’amministratore stesso. Tra gli innumerevoli vantaggi troviamo:

  • Deducibilità fiscale fino al 100%
  • Possibilità di liquidazione in caso di premorienza
  • Tassazione agevolata
  • Maggiore liquidità corrente mantenendo la corretta riserva pensionistica
  • Impignorabilità e insequestrabilità, nei limiti previsti dal Codice Civile

E in futuro?

Il settore assicurativo è in costante crescita in Italia, nonostante si tratti ancora di una nazione in cui il tema della prevenzione e protezione è ancora poco sentito. Tuttavia, l’arrivo dall’estero di nuove soluzioni sempre più flessibili e vantaggiose potrebbe far cambiare idea a molte persone fisiche e piccole medie imprese.