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Anatocismo: cos’è e come si calcola

In ambito bancario, il calcolo degli interessi rappresenta una materia complessa ma di grande interesse, dal momento che trova applicazione in svariati contesti in relazione a strumenti finanziari di vario tipo. Va inoltre sottolineato come esistano vari tipi di interessi: oltre a quelli ‘semplici’ e ‘composti’ ci sono anche quelli che maturano per anatocismo, un particolare meccanismo di calcolo che si applica agli interessi scaduti. Di seguito, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Normativa di riferimento

Il principale riferimento normativo inerente all’anatocismo è costituito dall’articolo 1283 del codice civile, secondo il quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

anatocismo

In materia di anatocismo, è necessario fare riferimento anche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993) e, in particolare, alle modifiche apportate all’articolo 120 in seguito all’entrata in vigore del cosiddetto “decreto salvabanche” (Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 342).

L’articolo 25 affida al CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) l’onere di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.

Il provvedimento è stato poi ritenuto anticostituzionale e per questo ulteriormente rettificato, mediante il Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394 (“Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura”). All’articolo 1 del testo si legge che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Cos’è l’anatocismo

In sintesi, l’anatocismo è quel meccanismo finanziario per cui, al verificarsi di determinate condizioni, anche gli interessi scaduti possono produrre nuovi interessi (in gergo tecnico, vi è una capitalizzazione degli interessi). Ma quali sono tali condizioni? Possono essere desunte dal già citato articolo 1283 del codice civile:

  • in mancanza di usi contrari”, ossia in assenza di disposizioni normative che vietano esplicitamente la capitalizzazione degli interessi in questione;
  • presenza di una “domanda giudiziale”, un qualsiasi atto di richiesta al giudice (ricorso, atto di citazione e simili) da parte del soggetto che richiede gli interessi;
  • interessi dovuti per “almeno sei mesi”; gli interessi anatocistici non si producono prima che sia trascorso almeno un semestre dalla scadenza degli interessi già dovuti dal debitore.

Come si calcola il tasso di interesse anatocistico

Per calcolare il tasso di interesse anatocistico è sufficiente applicare una semplice formula. Premesso che TAE è il “tasso annuo effettivo”, [i] è l’interesse che si intende calcolare, TN è il “tasso nominale” e [n] è il numero delle volte in cui l’interesse viene composto nel periodo di riferimento, la formula da applicare è la seguente: [i]=(1+TN/n)n-1.

In alternativa, è possibile rivolgersi ad un portale specializzato come calcoloanatocismousura.it, che utilizza un apposito software per determinare i tassi di interesse per anatocismo.

Rapporto tra anatocismo e usura

Calcolare correttamente gli interessi che maturano in virtù dell’anatocismo è importante per stimare se i tassi superano o meno la soglia usuraria. Mentre l’anatocismo rappresenta una prassi bancaria prevista dalle normative vigenti, l’usura rappresenta un reato penalmente rilevante, in quanto disciplinato dall’articolo 644 del codice penale.

A differenza di quanto si possa pensare, però, la ‘soglia usuraria’ non è fissa ma viene stimata dal Ministero del Tesoro. Ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, il dicastero determina i requisiti di usurarietà mediante rilevazioni trimestrali sul tasso effettivo globale medio degli interessi praticato dalle banche e dagli altri operatori finanziari.