Home » Finanza » OCF: un organismo di vigilanza per tutelare gli investitori

Che cos’è l’OCF e da cosa è nato

L’OCF è un ente con personalità giuridica, costituito in forma di associazione, dotato di autonomia organizzativa e statutaria. Le sue strutture e attività devono essere condotte nel pieno rispetto del principio di coesione territoriale.

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari , in breve “OCF”, è l’organismo che gestisce e regolamenta l’albo comune dei consulenti finanziari, al quale i professionisti devono essere iscritti per poter esercitare la propria attività. Esso è previsto dall’art. art. 31 del TUF ordinato in forma di associazione senza finalità di lucro, dotata di personalità giuridica di diritto privato dall’11 ottobre 2007.

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Le associazioni che costituiscono l’OCF

L’OCF è quindi costituito da associazioni professionali che rappresentano gli iscritti come stabilito dall’art. 145 del Regolamento Intermediari. Queste associazioni sono:

  • ABI (Associazione Bancaria Italiana);
  • ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari);
  • ASCOFIND (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente);
  • ASSONOVA (Associazione consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede);
  • ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti);
  • NAFOP (National Association Fee Only Planners).

​​​​​L’OCF si è costituito il 25 luglio 2007 come “Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari” (APF). ha avviato la sua operatività il 1° gennaio 2009 a seguito di una delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del 2008. Ha assunto quindi l’attuale denominazione prevista dalla c.d. Legge di Stabilità nel 2016.

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Il protocollo di intesa con CONSOB

Il 28 giugno 2018 l’OCF e la CONSOB hanno firmato un Protocollo d’intesa e il 2 luglio 2018 la CONSOB ha adottato la Delibera n. 20503, in cui si afferma che l’attività dell’OCF è avviata esclusivamente con le attività propedeutiche all’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria e le procedure di vigilanza preliminare nei confronti dei consulenti finanziari abilitati alla prestazione di servizi al di fuori della loro sede professionale.


Il 10 agosto 2018 l’OCF e la CONSOB hanno firmato un ulteriore protocollo d’intesa sulle regole esterne dell’OCF e sulla pubblicazione degli atti e degli eventi chiave da comunicare alla CONSOB. Il trasferimento completo delle nuove funzioni all’OCF è avvenuto il 1° dicembre 2018.


Ai sensi del Protocollo d’intesa tra Consob e OCF, a partire dal 2 luglio 2018, le funzioni investigative e di registrazione di cui la Consob era precedentemente responsabile sono state trasferite a OCF.
Con la decisione 20704 del 15 novembre 2018, tutti i poteri di gestione, vigilanza, sicurezza e sanzione relativi alle tre sezioni del Registro sono stati trasferiti a OCF.

Tutte queste funzioni erano in precedenza di competenza della Consob, che ora è una “autorità di secondo livello” che vigila sull’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari

Come funziona l’albo dei consulenti finanziari?

L’albo dei consulenti finanziari dell’OCF è suddiviso in tre diverse sezioni, ognuna delle quali prevede una diversa natura del rapporto con il cliente.

Nella prima sezione, i consulenti autorizzati a offrire prodotti al di fuori del loro ufficio devono registrarsi. Si tratta di ex promotori, ovvero di consulenti di banche, compagnie di assicurazione e altri intermediari. Possono offrire e vendere i prodotti dei loro intermediari al di fuori delle mura dell’istituto, ad esempio recandosi a casa del cliente. La seconda parte riguarda i consulenti finanziari autonomi o indipendenti. L’esame di ammissione è comune a entrambi i tipi di consulenti.

La terza sezione del registro, invece, riguarda le imprese che forniscono consulenza finanziaria.

Il Whistleblowing

Il 21 dicembre 2021 l’OCF ha adottato la “Procedura per la gestione del whistleblowing (whistleblowing esterno)”. La Procedura si applica alle segnalazioni di presunte violazioni o infrazioni di legge effettuate dai dipendenti dei soggetti iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, ossia dai dipendenti e dai soggetti che agiscono, comunque, sulla base di un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle attività del medesimo soggetto, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro

Le segnalazioni contenenti fatti specifici, sufficientemente documentati e corroborati, devono essere inviate all’indirizzo telematico, canale che non sostituisce in alcun modo gli attuali mezzi di trasmissione di documenti o atti di competenza dell’Autorità.