Arriva la fattura elettronica anche per il regime forfettario
L’ultimo aggiornamento in merito alla modalità di fatturazione risale al 2019 quando, sulla scia di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2018, era stato introdotto l’obbligo di fattura elettronica per la cessione di beni o per la prestazione di servizi effettuati tra operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Concepita, quindi, come unica modalità di fatturazione a scapito di quella cartacea, escludendo alcuni operatori tra cui coloro che rientrano nel “regime forfettario” non obbligati ad emettere e ricevere fatture elettroniche, potendo rilasciare la fattura in formato cartaceo o nel formato digitale PDF, salvo per le fatture emesse alla Pubblica Amministrazione. Proprio l’esonero dalla e-fattura era uno dei vantaggi tanto sottolineati del regime forfettario che, ad oggi, si stima possa rappresentare una platea complessiva superiore ai due milioni di titolari di partite Iva.
Il regime forfettario
Il c.d. regime forfettario è un regime di tassazione semplificato che i titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa possono optare, in alternativa al regime ordinario. Gli imprenditori individuali e i professionisti che intendono aderirvi devono essere titolari di partita IVA e -soprattutto- dei requisiti economici richiesti ossia presumere di conseguire o aver realizzato redditi o compensi non superiori a 65.000 euro -ragguagliato ad anno- e non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi (per lavoro accessorio, collaboratori, ecc.).
Il reddito imponibile è determinato ai fini della tassazione applicando all’ammontare dei ricavi realizzati un coefficiente di redditività, differente a seconda del codice ATECO relativo all’attività esercitata (per tutte quelle attività caratterizzate da codici ATECO differenti, verrà considerata la somma degli incassi). L’aliquota d’imposta sull’imponibile è del 15%, c.d. Flat Tax, sostitutiva dell’imposta sui redditi IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, e dell’Irap.
Le novità del decreto PNRR
Tra le misure fiscali contemplate dal DL 36/2022, convertito in legge, si inserisce la disposizione prevista dall’art. 18 che stabilisce l’obbligo di fatturazione elettronica esteso ai contribuenti forfettari. Una misura sostanzialmente finalizzata all’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR, con interventi mirati per contrastare l’evasione fiscale. In particolare, l’obbligo è direttamente applicativo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
Al contrario, sono esonerati fino al 2023, con tanto di obbligo applicativo a partire dal 1° gennaio 2024, coloro per cui è stato verificato il mancato requisito della soglia economica, chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2022, non avendo conseguito ricavi/percepito compensi nel 2021potendo continuare ad emettere la fattura analogica.
La verifica sui ricavi o compensi ragguagliati ad anno relativi al 2021 deve tener conto del regime contabile applicato nel 2021. Precisamente, si deve tener conto del criterio di cassa -ricavi/ compensi percepiti- per le partite d’iva in regime forfettario; del principio di competenza per le partite d’iva che aderiscono al regime di tassazione ordinario.
Per le partite Iva già idonee a rispettare l’obbligo tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare è stato previsto che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero ossia luglio, agosto e settembre) non si applicano sanzioni -che di regola vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati; e da 250 euro a 2mila euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito- se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Modalità di emissione della fattura elettronica
I professionisti in regime forfettario deve dotarsi di un software affinché possa creare, emettere e scambiare digitalmente la fattura, necessariamente in formato XML, e trasmetterla al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate
Inoltre l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione in modo gratuito sul portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate una serie di servizi tra cui:
- la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati);
- trasmissione dei dati delle fatture (emesse e ricevute) all’Agenzia delle Entrate;
- memorizzazione, trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi.
Buona fatturazione elettronica!
A cura di Maria Rosaria Calabrese