Finanza

PIR alternativo: cos’è e chi può sottoscriverlo

Quando si parla di PIR alternativo si fa riferimento a piani individuali di risparmio che sono finalizzati a stimolare gli investimenti a livello di economia reale. Essi sono caratterizzati da potenzialità di rendimento importanti, e in più vantano una legislazione fiscale più che vantaggiosa. Gli investimenti da incentivare possono essere sia in capitale di debito che in capitale di rischio; conosciuti anche con il nome di PIR fai da te, i piani individuali di risparmio alternativi permettono a ciascun investitore di eseguire gli investimenti in maniera autonoma, nel rispetto di specifici requisiti. Gli investitori, quindi, hanno la possibilità di investire nei PIR in maniera duplice: al di là dei PIR ordinari, che hanno visto la luce nel 2017, ci può essere un secondo PIR, PIR alternativo, che prevede dei vincoli specifici. A prevederlo è il decreto Rilancio 2020 successivo allo scoppio della pandemia da coronavirus.

Benefici per le PMI

I PIR alternativi sono stati sviluppati e messi a punto per fare in modo che le risorse del risparmio privato potessero essere rivolte alle piccole e medie imprese del nostro Paese che non sono quotate e che, di conseguenza, hanno bisogno di essere sostenute dopo la crisi che è stata provocata dalla diffusione del Covid. È importante, però, riuscire a distinguere i PIR fai da te rispetto a quelli che vengono messi a disposizione da operatori istituzionali e banche; infatti anche in passato questi strumenti si sono dimostrati fin troppo costosi, non molto trasparenti e soprattutto non in grado di garantire profitti.

La costituzione dei PIR alternativi

Per costituire i PIR alternativi ci può essere bisogno di un rapporto di amministrazione, non per forza fiduciaria. Altre soluzioni sono rappresentate da custodia e gestione di portafoglio, attraverso l’opzione che consente di applicare il risparmio amministrato.Al di là di un PIR ordinario, dunque, è prevista la possibilità di avere a disposizione un PIR alternativo che prevede un plafond di 300mila euro per ciascun anno solare. Il periodo massimo cumulabile è di 5 anni, per un totale di 1 milione e mezzo di euro. È indispensabile mantenere l’investimento per 5 anni; se così non fosse, non si potrebbe più usufruire dei vantaggi fiscali. Il disinvestimento ovviamente può essere effettuato prima di arrivare al limite dei 5 anni; ma in tale eventualità il trattamento fiscale dello strumento sarà uguale a quello previsto per ogni altro investimento.

Portafoglio PIR: i limiti di composizione

In un portafoglio PIR, la composizione deve essere per il 70% di investimenti qualificati: tale, infatti, è la quota obbligatoria prevista. Per quel che riguarda il rimanente 30% del valore totale, è possibile effettuare investimenti senza vincoli in qualunque strumento finanziario. Volendo, si può ricorrere a liquidità anche solo per il 20%, includendo i conti correnti postali e bancari e i depositi. È necessario, in tutti e due i casi, rispettare i vincoli di investimento relativi all’attivo del fondo per due terzi di anno solare, o più. Il cosiddetto limite di concentrazione, poi, prevede che sia possibile investire al massimo il 20% degli importi o dei valori destinati nel piano in strumenti finanziari che siano sottoscritti o con lo stesso soggetto o con una società differente ma che fa parte dello stesso gruppo.

Alla scoperta degli investimenti qualificati

Quando si parla di investimenti qualificati si fa riferimento a una vasta categoria di soluzioni che comprende fra l’altro i finanziamenti attraverso le piattaforme di peer to peer landing e i minibond; sia quotati che non quotati. Sono investimenti qualificati anche gli investimenti nel capitale di società immobiliari che siano residenti in Italia, stipulati eventualmente con piattaforme di crowdfunding. Ancora, sono investimenti qualificati le azioni di SPA, a prescindere dal fatto che siano quotate o meno, purché vengano emesse da imprese che siano residenti in un Paese UE (Italia inclusa, ovviamente) con stabile organizzazione in Italia; escluse quelle che fanno parte degli incidi di Borsa FTSE Mid Cap e FTSE MIB. Si tratta, in sostanza, di società quotate sull’AIM e di tante altre società che sono quotate al segmento STAR della Borsa di Milano. Occorre citare infine gli organismi di investimento collettivo di risparmio e gli ABS, vale a dire gli asset backed securities.

Published by
Redazione