Addio spese condominiali, scatta la prescrizione | Premiati coloro che non pagano mai

Quando scatta la prescrizione? (pixabay.com) - www.financecue.it
Addio alle spese condominiali: quando scatta la prescrizione sulle quote? Il quadro normativo e tutti gli adempimenti da seguire
Le spese condominiali sono obblighi di pagamento che ogni condomino deve adempiere per garantire la gestione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio.
Tuttavia, questi oneri non possono essere richiesti indefinitamente: la legge prevede specifici termini di prescrizione oltre i quali il condominio non può più pretenderne il pagamento.
Ma quanto tempo ha un condominio per recuperare le quote arretrate prima che queste si prescrivano? E quali atti possono interrompere la prescrizione, facendo ripartire il termine da capo?
Per capire bene quando si prescrivono le quote condominiali, bisogna tenere conto di uno specifico orientamento normativo e di una serie di obblighi da osservare scrupolosamente. Analizziamo bene tutto.
Il termine di prescrizione
Come evidenziato da La Legge per Tutti, il termine di prescrizione delle quote condominiali varia a seconda della loro natura. Le spese ordinarie, che comprendono costi fissi e ricorrenti come la pulizia, la manutenzione e il riscaldamento, si prescrivono in 5 anni, in base all’art. 2948, n. 4, del Codice Civile. Le spese straordinarie, invece, come il rifacimento della facciata o la sostituzione della caldaia, hanno un termine di prescrizione di 10 anni, secondo l’art. 2946 del Codice Civile.
Il conteggio della prescrizione inizia quando il pagamento diventa esigibile, cioè dalla scadenza della rata oppure dall’approvazione del bilancio consuntivo e del riparto spese da parte dell’assemblea condominiale. Sempre secondo quanto riportato da La Legge per Tutti, la prescrizione può essere interrotta da determinati atti giuridici. Tra questi rientrano: la diffida di pagamento, inviata tramite raccomandata o PEC; la notifica di un decreto ingiuntivo, con il quale si ordina al condomino moroso di saldare il debito; l’inizio della mediazione civile, obbligatoria per le dispute condominiali; un accordo scritto tra condominio e condomino per un pagamento dilazionato; l’atto di precetto o il pignoramento, che danno avvio all’esecuzione forzata.

Atti che non interrompono la prescrizione
Non tutte le azioni hanno la capacità di interrompere la prescrizione. Ad esempio, come chiarito da La Legge per Tutti, l’approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’assemblea non interrompe la prescrizione, così come i solleciti di pagamento informali, inviati via email, telefono o messaggi WhatsApp. Anche la semplice comunicazione del verbale assembleare ai condomini non ha effetti interruttivi.
In conclusione, le quote condominiali non possono essere incassate all’infinito: le spese ordinarie si prescrivono in 5 anni, mentre quelle straordinarie in 10 anni. Tuttavia, il termine di prescrizione può essere interrotto da atti giuridici specifici, come decreti ingiuntivi o pignoramenti, che ricominciano il conteggio da zero. Al contrario, i solleciti informali e l’approvazione del bilancio non hanno alcun effetto interruttivo. Pertanto, per evitare problemi fiscali, gli amministratori devono agire prontamente per il recupero delle somme dovute.