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“Mi hanno pignorato casa ”: ufficiale, a Maggio va tutto in PRESCRIZIONE, approvata la legge sull’Infruttuosità I Non si vende nulla e il procedimento decade

Pignoramento casa

Pignoramento casa, ecco come intervenire (Freepik Foto) - www.financecue.it

Nel panorama delle esecuzioni immobiliari, non è raro imbattersi in procedimenti che si trascinano nel tempo senza produrre effetti utili.

Si tratta di situazioni in cui, nonostante la presenza di un titolo esecutivo valido e un bene pignorato, la vendita non avviene o avviene solo a condizioni tali da rendere vano l’intero processo. Ma quali sono le condizioni che scatenano questo tipo di dinamiche scomode?

Queste dinamiche si verificano soprattutto quando le aste risultano ripetutamente deserte, il valore dell’immobile subisce ribassi progressivi, e i costi di procedura crescono in modo significativo. Il risultato è una procedura che diventa fine a sé stessa: nessun beneficio per il creditore, nessuna tutela per il debitore, e un aggravio per l’apparato giudiziario.

Il legislatore ha preso atto di questa inefficienza sistemica e, per evitare un uso distorto dell’azione esecutiva, ha introdotto un meccanismo correttivo volto a interrompere il procedimento quando esso si rivela, di fatto, privo di prospettive.

In tali circostanze, l’ordinamento offre la possibilità di una chiusura anticipata, che non elimina il diritto del creditore, ma ne sospende l’esercizio in quella specifica forma.

Il potere del giudice di fermare la procedura

L’art. 164-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile consente al giudice dell’esecuzione di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità. La norma si applica quando la prosecuzione del pignoramento non appare idonea a garantire un recupero ragionevole del credito azionato.

La valutazione del giudice si basa su elementi oggettivi: il numero di aste già svolte, la riduzione progressiva del valore del bene, l’assenza di offerte d’acquisto, i costi accumulati (onorari dei professionisti, spese di pubblicità, gestione del custode giudiziario), e il confronto tra spese previste e presumibile realizzo netto. Se il ricavo stimato, al netto dei costi, risulta sproporzionato rispetto al credito residuo, la chiusura anticipata è legittima. È importante notare che questa valutazione non richiede l’impossibilità assoluta di vendita, ma una semplice assenza di utilità ragionevole.

Pignoramento casa
Pignoramento casa, ecco come funziona (Freepik Foto) – www.financecue.it

Applicazioni concrete e risvolti giuridici

Tra i casi più rilevanti figura il pignoramento di quote indivise, in cui la presenza di altri comproprietari non debitori impone un giudizio di divisione. In scenari simili, se il valore di mercato si riduce drasticamente e metà del ricavato spetta a terzi, la procedura può rivelarsi del tutto antieconomica.

In tali ipotesi, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità non solo di estinguere l’esecuzione, ma anche il correlato giudizio divisorio, poiché privo di effettiva utilità. Il credito non si estingue, ma viene congelato in attesa di futuri beni aggredibili.