Cerchiamo di districarci tra la giungla dei versamenti da effettuarsi nel mese di novembre anche alla luce delle proroghe stabilite dal Decreto Ristori bis e Decreto Ristori ter, per poter dare un po’ di ossigeno a coloro i quali stanno subendo di più gli effetti di questa crisi economica: le partite IVA.
Il 30 novembre scade il termine per il versamento per il secondo acconto Irpef, Irap, Ires ed imposte collegate. Prima attraverso il Decreto Agosto e poi con il Decreto Ristori bis, il legislatore ha previsto, per alcune categorie di contribuenti, il rinvio della scadenza al 30 aprile 2021.
L’art. 98 del Decreto Agosto, stabilisce che possono usufruire della sospensione dei versamenti di cui al precedente paragrafo, i soggetti che:
L’art.6 del Decreto prevede che possano beneficiare della proroga al 30 aprile 2021, indipendentemente dal calo del fatturato, tutte quelle attività con codici Ateco previsti negli allegati al Decreto che abbiano però, il proprio domicilio fiscale nelle regioni rientranti nella “zona rossa”. La proroga inoltre, è prevista anche per le sole attività di ristorazione, a prescindere dalla diminuzione del fatturato che abbiano il proprio domicilio fiscale nelle regioni arancioni. Di fatto quindi, viene ampliata la platea dei contribuenti prevista dall’art.98 citato precedentemente.
Stando all’art.7 del Decreto ristori bis è stata prevista, inoltre, la sospensione dei versamenti del mese di novembre 2020 relativi a:
Beneficeranno di questa sospensione:
Il termine ultimo per il versamento slitta al 16 marzo 2020.
Normalmente fissato per il 16/11 rientrano nella sospensione, per chi ha scelto la liquidazione mensile il versamento relativo al mese di ottobre e per chi ha scelto la liquidazione trimestrale il versamento relativo al trimestre luglio-settembre.
Inoltre, viene sospeso il versamento fissato al 30/11 dell’imposta dovuta su acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al mese di settembre, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati.
Il passaggio delle regioni tra le diverse zone di rischio individuate dal Governo, crea un’enorme incertezza circa chi, effettivamente, potrà usufruire della proroga nella scadenza dei versamenti e chi invece se ne dovrà far carico al 30 novembre. Nonostante il differimento dei termini previsti dal nostro legislatore, il contribuente può comunque decidere di versare nei termini normalmente previsti per evitare poi l’eccessivo accumularsi di scadenze.
Il meccanismo del rinvio, parcellizzato e farraginoso, non farà altro che comportare un difficile monitoraggio da parte dell’AdE con il rischio che, eventuali scadenze non onorate entro i termini, possano essere sanate attraverso minimi interessi e sanzioni, pur di garantire il recupero da parte dello Stato. Un meccanismo tutt’altro che corretto nei confronti di chi, invece, ha pagato regolarmente entro i termini.
Approvato dal consiglio dei ministri nella notte del 21 novembre, il nuovo Decreto prevede, in estrema sintesi, uno stanziamento di 1,95 miliardi per poter rifinanziare i contributi a fondo perduto. Questi fondi, inoltre, provengono dai residui di precedenti stanziamenti non utilizzati nella loro interezza. Pertanto, il Decreto ter non attingerà a nuove risorse.